martedì 20 luglio 2010

Ancora sull'iniquo statuto Neocatecumenale

Fonte - il benemerito Blog: Osservatorio sul Cammino Neocatecumenale secondo Verita'.

Qual è il fondamento logico teologico giuridico del Rito neocatecumenale?

Vista l'ostinazione con cui i necatecumenali continuano a magnificare a a difendere strenuamente il loro "Rito", che presenta contaminazioni sincretistiche introdotte dal loro iniziatore diventano ineludibili alcune precisazioni. Da rilevare che le innovazioni, anzi i veri e propri abusi liturgici introdotti, sono opera di un laico, peraltro né teologo né liturgo, ma che si arroga la prerogativa di parlare in nome di Dio, che trasferisce ai suoi catechisti, 'formati' esclusivamente dalle sue catechesi e dalle sue prassi iniziatiche. Essi risultano poi formalmente 'mandati' a catechizzare nelle diocesi da vescovi ignari o ammaliati o conniventi.


Prima di riproporre di seguito il testo commentato della Lettera del Culto Divino del 1 dicembre 2005, che quasi certamente molti 'camminanti' non conoscono o ne hanno sentito parlare in termini di 'concessioni' e non di 'prescrizioni', inseriamo una breve premessa alla luce dei fatti successivi all'approvazione dello Statuto e qualche osservazione su alcune anomalie logiche e giuridiche di questo documento. Inoltre, la Lettera, nonostante le contorsioni mentali dei legulei del Cammino NC, tendenti a delegittimarla e che certamente riemergeranno, resta perfettamente valida su tutte le prescrizioni che non riguardano le 'formalità' di assunzione della comunione, essendo tra l'altro citata, sia pure in nota, nello Statuto. Pertanto, dopo aver esaminato le due anomalie più evidenti dello stesso, riprendiamo l'esame della lettera e le sue implicazioni.

Le due anomalie più macroscopiche dello Statuto riguardano

  1. il riferimento all'art. 2 ... il Cammino Neocatecumenale si attua nelle diocesi:
    1°. sotto la giurisdizione, la direzione del Vescovo diocesano e con l’assistenza, la guida dell’Équipe Responsabile internazionale del Cammino, o dell’Équipe responsabile delegata, di cui all’art. 3, 7º; [si parla della direzione del Vescovo, ma ci piacerebbe conoscere quanti vescovi hanno letto le catechesi 'segrete' e conoscono le prassi che violano l'intimità della persona degli scutini. Di fatto quella che entra in campo è la “guida dell'Equipe responsabile internazionale del cammino”, cioè il suo vertice, che garantisce la ferrea disciplina e la rigida struttura e prassi imposte dagli iniziatori, compreso il 'segreto' di sospetta matrice gnostica, dell'interno lunghissimo percorso iniziatico a tappe. Ciò avviene attraverso catechisti-ripetitori acritici degli insegnamenti kicarmeniani, totipotenti sulla vita e sulla psiche delle persone della loro comunità, compresi i presbiteri, assoggettati ad essi con l'obbligo di percorrere lo stesso iter di formazione di ogni camminante ]
    2º. secondo «le linee proposte dagli iniziatori», contenute nel presente Statuto e negli Orientamenti alle Èquipes di Catechisti. [Testi rimasti invariati dal oltre 40 anni, con alcune modifiche solo di facciata e mai approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi mai resi pubblici. Di conseguenza lo Statuto fa riferimento e si basa su testi mai approvati! Inoltre non esiste alcuna Associazione laicale che nella Chiesa usi un catechismo proprio... ma che senso ha, che esista un catechismo proprio?]

  2. Art. 13 [Eucaristia] § 2. I neocatecumeni celebrano l’Eucaristia domenicale nella piccola comunità, dopo i primi vespri della Domenica. Tale celebrazione ha luogo secondo le disposizioni del Vescovo diocesano. Le celebrazioni dell’Eucaristia delle comunità neocatecumenali al sabato sera fanno parte della pastorale liturgica domenicale della parrocchia e sono aperte anche ad altri fedeli. [ Notare che il Papa, attraverso il Culto Divino, prescriveva l'inverso: i neocatecumenali erano tenuti a partecipare saltuariamente anche alle altre celebrazioni parrocchiali. Quanto all'essere le comunità aperte agli altri fedeli, resta solo sulla carta, perché la messa comunitaria, finalizzata alla cementazione della comunità, attraverso le risonanze, l'"esultazione dell'Assemblea" e l'esaltazione emotiva indotta dai canti e dalla danza finale, ammette solo chi aderisce al cammino ed entra quindi nella comunità]
    § 3. Nella celebrazione dell’Eucaristia nelle piccole comunità si seguono i libri liturgici approvati del Rito Romano, fatta eccezione per le concessioni esplicite della Santa Sede. Per quanto concerne la distribuzione della Santa Comunione sotto le due specie, i neocatecumeni la ricevono in piedi, restando al proprio posto. [estenuanti trattative hanno ottenuto solo questa minima variazione formale, che non rende neppure ragione della diversa teologia che sottende il rito, peraltro modificando - senza averne titolo - una prescrizione già data in base alla propria competenza dalla Congregazione del Culto Divino - peraltro citata alla nota 49 di questo comma- ma di essa resta solo questo fantasmatico accenno e nulla più. A riprova di ciò, Kiko poteva esclamare: "ora è il Papa a dover combattere con Arinze!", nella conferenza stampa della presentazione degli statuti 2008. Vi invito a leggere i nostri commenti sull'intera intervista di cui al link... Di conseguenza la "norma" risulta di fatto vanificata dall'approvazione dello statuto nei termini di cui all'articolo citato, frutto di snervanti e annose trattative e evidente compromesso, come se la Verità possa essere oggetto di trattative e frutto di compromessi!]
    § 4. La celebrazione dell’Eucaristia nella piccola comunità è preparata sotto la guida del Presbitero, da un gruppo della comunità neocatecumenale, a turno, che prepara brevi monizioni alle letture, sceglie i canti, provvede il pane, il vino, i fiori, e cura il decoro e la dignità dei segni liturgici. [N.B. Si parla di 'monizioni' e non delle 'risonanze' e abbiamo visto che c'è differenza e cosa comporta anche riguardo al rispetto dalla 'forma' Liturgica [vedi], che è sacra e tale dovrebbe essere considerata da chiunque voglia dirsi cattolico. Ma vedremo meglio a proposito delle "Testimonianze"]

TESTO DELLA LETTERA DEL CULTO DIVINO E COMMENTI
(Il testo della lettera è evidenziato dai caratteri in blu e vi sono inseriti i nostri commenti)


A seguito dei dialoghi intercorsi con questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti circa la celebrazione della Santissima Eucaristia nelle comunità del Cammino Neocatecumenale, in linea con gli orientamenti emersi nell’incontro con Voi dell’11 novembre c.a., sono a comunicarVi le decisioni del Santo Padre.

Nella celebrazione della Santa Messa, il Cammino Neocatecumenale accetterà e seguirà i libri liturgici approvati dalla Chiesa, senza omettere né aggiungere nulla.


Ecco la prima decisione del Santo Padre: il Cammino non può modificare la Messa “omettendo” o “aggiungendo”.

Il Papa ha deciso che il Cammino accetterà e seguirà i libri liturgici approvati. Perché mai c'è bisogno di specificarlo ufficialmente? Perché mai il Papa scomoda i massimi responsabili del Cammino? Se il Cammino già accettasse e seguisse, senza omettere né aggiungere, non ci sarebbe alcuna necessità di chiederlo.

A meno di ipotizzare che il Papa sia completamente disinformato sulle liturgie del Cammino, la logica più elementare suggerisce che in molte (possibilmente tutte) le comunità del Cammino si celebri una Messa che “omette” alcune cose, ne “aggiunge” altre, con la motivazione che “non accetta” e “non segue” i libri liturgici approvati dalla Chiesa.

Questa decisione del Santo Padre è una conferma indiretta delle critiche che sono state rivolte ai neocatecumenali per le loro liturgie.

Il neocatecumenale che legge questa pagina, provi a chiedersi se le liturgie della sua comunità abbiano mai seguito i libri liturgici approvati, e – nel frequente caso di risposta negativa – provi a domandarsi se dalla pubblicazione della lettera ad oggi la sua comunità si sia adeguata alle decisioni del Papa.

Inoltre, circa alcuni elementi si sottolineano le indicazioni e precisazioni che seguono:
La lettera potrebbe già essere conclusa, ma vengono fatte di proposito alcune sottolineature.


1. La Domenica è il “Dies Domini”, come ha voluto illustrare il Servo di Dio, il Papa Giovanni Paolo II, nella Lettera Apostolica sul Giorno del Signore. Perciò il Cammino Neocatecumenale deve entrare in dialogo con il Vescovo diocesano affinché traspaia anche nel contesto delle celebrazioni liturgiche la testimonianza dell’inserimento nella parrocchia delle comunità del Cammino Neocatecumenale. Almeno una domenica al mese le comunità del Cammino Neocatecumenale devono perciò partecipare alla Santa Messa della comunità parrocchiale.


Almeno una domenica al mese? Dunque vuol dire che chi entra nel Cammino trascura completamente la Messa che non sia celebrata dal Cammino? Chi ha accusato il Cammino di ergersi a una sorta di “chiesa parallela” trova in questa lettera una conferma indiretta.

Il Cammino deve entrare in dialogo con il Vescovo diocesano poiché, se la lettera ha da rimarcarlo, vuol dire che nelle liturgie del Cammino finora traspare che le comunità “inserite” in parrocchia lo siano solo... geograficamente.

Qui il neocatecumenale ha un bel po' di domande da porsi. Nei suoi panni mi chiederei: «ma la mia comunità, ci va a Messa in parrocchia o no? almeno una volta al mese?» (c'è da supporre che le festività solenni non possano valere da “bonus” per aggirare la norma, altrimenti ad aprile c'era Pasqua, a dicembre c'erano Natale e l'Immacolata, ad agosto c'era l'Assunzione, ecc.ecc., e quindi ad aprile “no, abbiamo già dato”, ad agosto “no, abbiamo già dato”, a dicembre “no, abbiamo già dato, e dato pure per gennaio”, ecc.ecc.) Naturalmente, quell'almeno è un valore minimo consentito, non il valore medio auspicato.

2. Circa le eventuali monizioni previe alle letture, devono essere brevi. Occorre inoltre attenersi a quanto disposto dall’“Institutio Generalis Missalis Romani” (nn. 105 e 128) e ai Praenotanda dell’”Ordo Lectionum Missae” (nn. 15, 19, 38, 42).


Le eventuali monizioni: dunque non possono avere carattere di sistematicità. “Eventuale” significa che non ci deve essere sempre, e neppure molto spesso (altrimenti sarebbe stato usato un aggettivo diverso: “le frequenti monizioni” è ben diverso da “le eventuali monizioni”).


Leggiamoci le indicazioni dei Praenotanda citati:
«15. Nella liturgia della Parola si possono premettere alle letture, e specialmente alla prima di esse, delle brevi e opportune monizioni. Si deve porre attenzione al genere letterario di queste monizioni: devono essere semplici, fedeli al testo, brevi, ben preparate e variamente intonate al testo a cui devono servire come introduzione».
«19. (...) Potranno recare un certo aiuto brevi monizioni che illustrino la scelta del salmo e del ritornello e la loro concordanza tematica con le letture».
«38. Colui che presiede la Liturgia della Parola... riserva di norma a se stesso sia alcune monizioni, per ravvivare l'attenzione dei fedeli, sia specialmente l'omelia, per favorire nei fedeli stessi una più feconda recezione della parola di Dio».
«42. Spetta a colui che presiede introdurre talvolta i fedeli alla liturgia della Parola con opportune monizioni prima che vengano proclamate le letture. (...) Il compito delle monizioni può essere però affidato anche ad altri, per esempio al diacono o al commentatore».


Si “possono”, capite? E devono essere brevi e opportune, e possono essere talvolta introdotte, e solo da persona qualificata...


Nei panni di un neocatecumenale, comincerei anzitutto a chiedermi se dal giorno in cui Kiko, Carmen e Pezzi hanno ricevuto la lettera, le monizioni siano diventate eventuali (cioè càpitino di quando in quando, e solo negli spazi e tempi previsti dall'Institutio e dai Praenotanda citati nella lettera) e se quelle eventuali siano diventate brevi.


Faccio un esempio: dato che le letture della Messa durano circa uno-due minuti ognuna, scommetterei che con tutta la buona volontà quel “brevi” non possa essere interpretato più largamente di una trentina-quarantina di secondi. Ciò è avvenuto o no? E se non è avvenuto – se cioè nel Cammino le “monizioni” siano sempre onnipresenti e lunghe – perché non è avvenuto

3. L’omelia, per la sua importanza e natura, è riservata al sacerdote o al diacono (cfr. C.I.C., can. 767 § 1).


Chi ha accusato il Cammino di stravolgere la liturgia eucaristica facendo “predicare i laici”, trova qui una conferma.
Questa precisazione (fondata sul canone 767 del Diritto Canonico) può essere dovuta solo alla preoccupazione (evidentemente condivisa dal Papa) che nel Cammino viga in modo generalizzato l'abitudine di far predicare certi laici -magari attraverso monizioni di portata abnorme- riducendo o eliminando del tutto l'omelia del sacerdote celebrante.

Questo canone del Codice di Diritto Canonico infatti dice:
«Can. 767 - §1. Tra le forme di predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia ed è riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della vita cristiana».


Quanto ad interventi occasionali di testimonianza da parte dei fedeli laici, valgono gli spazi e i modi indicati nell’Istruzione Interdicasteriale “Ecclesiae de Mysterio”, approvata “in forma specifica” dal Papa Giovanni Paolo II e pubblicata il 15 agosto 1997.

In tale documento, all’art. 3, §§ 2 e 3, si legge:
§ 2 - “È lecita la proposta di una breve didascalia per favorire la maggior comprensione della liturgia che viene celebrata e anche, eccezionalmente, qualche eventuale testimonianza sempre adeguata alle norme liturgiche e offerta in occasione di liturgie eucaristiche celebrate in particolari giornate (giornata del seminario o del malato, ecc.) se ritenuta oggettivamente conveniente, come illustrativa dell’omelia regolarmente pronunciata dal sacerdote celebrante. Queste didascalie e testimonianze non devono assumere caratteristiche tali da poter essere confuse con l’omelia”.


Gli interventi di testimonianza [le famose "risonanze"] da parte dei laici devono dunque avvenire occasionalmente, anzi, eccezionalmente e comunque sempre adeguatamente alle norme liturgiche e offerti solo in particolari giornate e solo se ritenuti oggettivamente convenienti... ed in ogni caso non devono confondersi con l'omelia.


Ugualmente si raccomanda prudenza per le omelie “dialogate”, sempre precisando che possono capitare “talvolta”. In poche parole: le testimonianze sono la rara ed adeguata eccezione, non la regola!


Non c'è scampo: se c'è bisogno di ripetere tutte queste raccomandazioni e precisazioni, vuol dire che nel Cammino la funzione dell'omelia è stata almeno svilita fino a preoccupare seriamente il Papa e la Congregazione.
C'è inoltre da notare che queste disposizioni risalgono almeno al 1997, cioè a cinque anni prima dell'approvazione degli Statuti e oltre otto anni prima la lettera di Arinze che stiamo commentando. Non sono perciò “concessioni” al Cammino, tanto meno “novità”.

Si tenga inoltre attentamente conto di quanto esposto nell’Istruzione “Redemptionis Sacramentum”, al n. 74. Rileggiamoci attentamente il numero 74 della Redemptionis Sacramentum:
«Se vi fosse l’esigenza di fornire informazioni o testimonianze di vita cristiana ai fedeli radunati in Chiesa, è generalmente preferibile che ciò avvenga al di fuori della Messa. Tuttavia, per una grave causa, si possono offrire tali informazioni o testimonianze quando il Sacerdote abbia pronunciato la preghiera dopo la Comunione. Questo uso, tuttavia, non diventi consueto. Tali informazioni e testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con l’omelia, né si può a causa loro totalmente sopprimere l’omelia stessa».


4. Sullo scambio della pace, si concede che il Cammino Neocatecumenale possa usufruire dell’indulto già concesso, fino ad ulteriore disposizione.


Questo è l'unico punto della lettera che non ha un carattere restrittivo. Però ci ricorda che il momento dello scambio della pace (anticipato nelle liturgie neocatecumenali all'offertorio) era un permesso già concesso da tempo (un indulto) e che comunque conserva il carattere di approvazione temporanea, visto che il Cammino ne potrà usufruire solo fino ad ulteriore disposizione.


5. Sul modo di ricevere la Santa Comunione, si dà al Cammino Neocatecumenale un tempo di transizione (non più di due anni) per passare dal modo invalso nelle sue comunità di ricevere la Santa Comunione (seduti, uso di una mensa addobbata posta al centro della chiesa invece dell’altare dedicato in presbiterio) al modo normale per tutta la Chiesa di ricevere la Santa Comunione. Ciò significa che il Cammino Neocatecumenale deve camminare verso il modo previsto nei libri liturgici per la distribuzione del Corpo e del Sangue di Cristo.


Questo è un vero e proprio “ultimatum” dato al Cammino. Viene dato un “tempo di transizione” per passare dal modo invalso nel Cammino al modo normale di tutta la Chiesa. Viene ribadito ancora una volta che il Cammino deve camminare non a modo suo, ma verso il modo previsto dai libri liturgici.

Dunque il modo invalso nel Cammino non è normale: se ne deduce che andrebbe corretto subito.
L'abuso contestato viene brevemente riassunto in “seduti” (la Messa è la ripetizione incruenta del sacrificio della Croce, non un “banchetto” conviviale; l'Ultima Cena non fu mica un'allegra mangiata tra amici con annessa chiacchieratina religiosa) ed in “uso di una mensa addobbata ecc. ecc.” (la tradizione liturgica della Chiesa ha un significato che non può essere ignorato ed insultato).

Il Pontefice si rende conto dello sforzo richiesto alle comunità del Cammino (il che non torna certo a loro onore) e concede generosamente un breve “tempo di transizione”, non più di due anni a partire da dicembre 2005. Pertanto il termine ultimo è dicembre 2007.

Domanda retorica: se il Papa vuole un cambiamento, per giunta sulla liturgia (àmbito serissimo) e per di più entro “non più di due anni”... si può forse interpretare questo tempo di transizione come una sorta di “bonus” da sfruttare fino all'ultimo? Oppure è “più cattolico” chi intende obbedire subito al Papa senza sfruttare la moratoria concessa?

Ci vien facile supporre che un cattolico – che si dichiara tale, e dichiara di seguire un itinerario di fede cattolica che lo porti ad essere ancora più tale – subito accolga con gioia le indicazioni del Papa, specialmente quando sono così precise, specialmente quando sono restrittive (e perciò urgenti), specialmente per un ambito così importante (quale la liturgia), e le metta in pratica immediatamente dopo averle accolte con gioia (altrimenti che “accoglimento” è? «Ah, caro Papa, grazie delle indicazioni di ubbidienza; decideremo poi se, quando e come ubbidire»). E poi abbiamo visto com'è andata a finire: prescrizione vanificata dal PCL nell'approvare lo statuto che concede diversamente


6. Il Cammino Neocatecumenale deve utilizzare anche le altre Preghiere eucaristiche contenute nel messale, e non solo la Preghiera eucaristica II.

Anche quest'ultima precisazione va a correggere un eccesso dei neocatecumenali. Non a caso la "preghiera eucaristica II" è quella in cui risulta più diluito l'aspetto sacrificale della Messa


In breve, il Cammino Neocatecumenale, nella celebrazione della Santa Messa, segua i libri liturgici approvati, avendo tuttavia presente quanto esposto sopra ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.


Ancora una volta la lettera torna a ribadire la necessità di seguire i libri liturgici (questa lettera comincia e finisce dicendo qualcosa come: “basta con le liturgie neocatecumenali, potete celebrare la Messa solo nello stesso modo di tutta la Chiesa”), avendo “tuttavia” presente i sei punti esposti.

Osserviamo che quel “tuttavia” è formalmente riferibile al solo punto 4 (l'indulto temporaneo per lo scambio della pace), poiché tutti gli altri punti non fanno altro che confermare ed appoggiare quanto esposto nei libri liturgici.

Riconoscente al Signore per i frutti di bene elargiti alla Chiesa mediante le molteplici attività del Cammino Neocatecumenale, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
+ Francis Card. Arinze Prefetto Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum


Conclusione della lettera: la condanna degli errori dei Neocatecumenali non implica (ancora, per adesso) una condanna definitiva del Cammino.


Si sperava – con questo ennesimo atto di generosità e pazienza – che i fratelli i Camminanti smettessero di andare avanti di testa loro e procedessero con la Chiesa anziché nonostante la Chiesa.
Il ritorno alla normalità nel campo liturgico non poteva che dare i suoi frutti a suo tempo (sempre nel caso che a questa lettera si obbedisse di cuore).


Considerazioni conclusive:


La sola lettura di questa lettera e delle citazioni contenute porta necessariamente ad alcune conclusioni:
  1. la Messa dei neocatecumenali non è buona per la Chiesa cattolica; (chi è interessato può consultare la pagina relativa all'approfondimento dei perché teologici)
  2. per la Chiesa cattolica, la Messa è solo quella definita dai libri liturgici approvati; non sono ammesse “omissioni” o “aggiunte”;
  3. le più importanti critiche che il Cammino aveva ricevuto sulla liturgia preoccupano anche il Papa, che con tutta evidenza ha deciso di porre un freno;
  4. il fatto che una lettera del genere arrivi dopo tre anni e mezzo dall'approvazione del primo Statuto indica che nonostante quest'ultimo gli abusi del Cammino continuavano (e –purtroppo– continuano anche oggi dopo l'approvazione dello Statuto defintivo);
  5. alcune osservazioni valgono evidentemente anche per altri ambienti; qui ci siamo limitati a commentare la lettera al Cammino;
  6. lex orandi, lex credendi!

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