VERITÀ E IL BENE DELLA CHIESA
di Fra Leone da Bagnoregio
Sono trascorsi ormai molti anni dalla
morte di Pio XII avvenuta il 9 ottobre 1958 a Castel Gandolfo, spirando
l’ultimo papa che incarnava la romanità, spirava pure l’ultimo barlume
di verità nel mondo, l’ultimo impedimento al potere del Maligno
sull’umanità già colpita dal “vulnus originale”.
Con Giovanni XXIII iniziò una nuova era per la Chiesa, un nuovo corso di avvicinamento al mondo un raillement
con il mondo moderno e contemporaneo. Il demonio, principe di questo
mondo non poteva che essere l’ispiratore di questo nuovo corso. Con il
Vaticano II i tre principi della rivoluzione francese, si insinuarono
all’interno della Chiesa e ne mutarono la struttura sia dottrinale che
disciplinare.
Con l’approvazione dei documenti sulla Chiesa nel mondo “Gaudium et Spes” e “Dignitatis humanae personae” si è introdusse il principio rivoluzionario della “liberté” con i decreti sull’ecumenismo “Nostra Aetate” ed “Unitatis rendintegratio” si insinuò il principio falso della “fraternité”, infine con la costituzione conciliare sulla Chiesa “Lumen Gentium” si insinuò quello democratico della “egalité”.
Fu sostituita alla religione di Dio, la religione dell’uomo,[1] per mezzo dell’eresia modernista già condannata da San Pio X nel 1907 con l’Enciclica “Pascendi Dominici gregis” e da tutti gli atti del Magistero successivi fino a Pio XII con l’Enciclica “Humani Generis”. Il modernismo propugnato dai teologi della “Nouvelle Theologie” negli anni cinquanta dello scorso secolo risultò essere però molto più insidioso e pernicioso di quello precedente.
Poche persone e ancor meno pochi vescovi
si accorsero al momento della loro approvazione durante il Vaticano II,
cosa si stava accogliendo all’interno della Chiesa. Ci furono lotte
anche aspre durante la discussione, ma infine, tutti approvarono i testi
conciliari meno compromessi che però erano già erronei nelle loro
fondamenta, era stato tutto predisposto, proporre l’assurdo per far
approvare l’erroneo. Anche i vescovi che animarono la resistenza al
cambiamento durante le sessioni del Vaticano II, non ne percepirono la
gravità, anzi sottovalutarono gli errori a tal punto che ne approvarono i
documenti conciliari che contenevano tutti gli elementi più gravi.
Il passo era compiuto, il baluardo,
l’ostacolo al regno di Satana era stato rimosso o perlomeno eclissato e
da allora non si è più in grado di combattere il male, anzi ormai, il
contro Magistero è diventato lo strumento del male per la perdizione
delle anime.
Questo è il punto focale di tutto il progetto anticristiano per la distruzione della Chiesa di Cristo.
Coloro che resistettero alla rivoluzione
conciliare furono in pochi in confronto a chi l’accolse ed aderì alla
nuova “chiesa conciliare”. Il grimaldello per rovesciare le coscienze è
stata la devozione all’obbedienza, anzi perché l’obbedienza è una virtù
se ben interpreta, ma un modo errato di intendere l’obbedienza verso il
Sommo Pontefice, nessun presule cattolico ebbe il coraggio di
contrastare apertamente durante il Vaticano II il nuovo corso,
minacciando di abbandonare l’assise e di dichiarare decaduto l’occupante
indebito dei palazzi apostolici.
Qualche anno dopo soltanto Mons. Marcel
Lefebvre, seguito poi da alcuni altri vescovi, ma non uniti tra di loro
si accorsero del cambiamento di rotta di quella che era stata la Chiesa
Cattolica, che si era trasformata ormai in “chiesa conciliare”.
Ciononostante egli non ebbe il coraggio di rompere definitivamente con
“la nuova pseudo chiesa” per paura? Per il troppo attaccamento alla sua
opera? Due volte cercò di prendere una posizione definitiva sulla “nuova
chiesa”, due volte fu dissuaso dai suoi e dai falsi amici. Non vogliamo
esprimere giudizi sulla persona che competono solo al Sommo Giudice
Nostro Signore, ma questa ambiguità è causa ancora tutt’oggi di diatribe
e divisioni. Mons. Marcel Lefebvre, non fu comunque il solo vescovo che
si oppose al nuovo corso ecclesiale!
Altri vescovi presero posizione
contraria ai documenti conciliari: Mons. Blasius Sigibald Kurz O.F.M. fu
uno di questi ordinò alcuni sacerdoti senza lettere dimissorie durante
gli anni settanta dello scorso secolo ed era in procinto di procedere a
consacrazioni episcopali quando fu colto da una morte repentina non ben
chiara. Altro vescovo Mons. Pier Martin Ngo Din Thuc Arcivescovo di Hue,
dopo alcuni errori in cui incorse per troppa confidenza in persone
sbagliate, consacrò negli anni ottanta dello scorso secolo alcuni
vescovi senza mandato romano, consacrazioni ritenute valide pure dalla
“chiesa conciliare” e pubblico con la Dichiarazione di Monaco che la
Sede Apostolica è vacante.
Mons. Antonio de Castro Mayer fu un
altro vescovo che come Mons. Marcel Lefebvre ebbe il coraggio di
prendere una posizione definitiva sull’autorità e nel 1988 in occasione
delle consacrazioni episcopali di Ecône pare che abbia dichiarato a più
persone che Giovanni Paolo II non era papa legittimo ed è confermato da
testimonianze certe di persone ancora in vita. Infine Mons. Alfredo
Mendez Gonzales, vescovo di Aceribo (Portorico) procedette nel 1993 ad
una consacrazione episcopale senza mandato romano.
Si sono create pertanto tre successioni episcopali, i cui membri sono però in rottura tra di loro:
Consacrazioni episcopali effettuate nel 1981 – 1983 da Mons. Pier Martin Ngo Din Thuc Arcivescovo di Hue (Vietnam);
Consacrazioni episcopali effettuate nel
1988 da Mons. Marcel Lefebvre Arcivescovo di Synnada in Frigia e da
Mons. Antonio de Castro Mayer Vescovo di Campos (Brasile).
Consacrazione episcopale effettuata nel 1993 da Mons. Alfredo Mendez Gonzales vescovo di Aceribo (Portorico).[2]
La F.S.S.P.X. avendo mantenuto
l’equivoco sull’autorità dei “papi conciliari”, sebbene, come abbiamo
precisato poco sopra, Mons. Marcel Lefebvre per ben due volte cercò di
porre pubblicamente il problema sull’autorità prima di Paolo VI e poi di
Giovanni Paolo II ed entrambe le volte fu distolto dal suo “entourage”,
ha fatto in modo, che la sua classe dirigente stia, ultimamente,
cercando in ogni modo, nonostante la contrarietà di parte della base, un
accordo con la “chiesa conciliare” cadendo nello stesso errore in cui
incorsero i padri del Vaticano II, non ritenendo non così gravi gli
errori dottrinali propugnati[3].
Qui si pone il problema, infatti, la
Chiesa per sua divina istituzione è monarchica e non oligarchica o
episcopaliana, pertanto è evidente che i capi della F.S.S.P.X. vogliano
ritrovare con Roma un’unità. Purtroppo questo zelo non tiene conto che
la “chiesa conciliare” non è più la Chiesa Cattolica, è diventata un
surrogato di essa, ed un qualsiasi compromesso con la stessa,
comporterebbe la perdita della fede come fu trasmessa fino a Pio XII. É
evidente che i capi della F.S.S.P.X. si sono dimenticati o vogliono
dimenticarsi delle parole del loro fondatore, quando diceva che: “non si può collaborare”, anche se venisse concessa la liturgia tradizionale ed una certa indipendenza perché “voi
lavorate alla scristianizzazione della società e della persona umana e
della Chiesa, noi lavoriamo per la cristianizzazione non ci si può
intendere”.[4]
La F.S.S.P.X. pur ammettendo una giurisdizione della “gerarchia conciliare” de facto
la nega a tutti gli effetti in quanto non accoglie il magistero dei
“papi conciliari” non celebra con i riti promulgati dai “papi
conciliari”, anzi li definisce nocivi per la fede, non segue il diritto
canonico emanato dai “papi conciliari”, perché in esso sono contenuti
errori contro la fede, non accetta neppure alcune canonizzazioni
definite dai “papi conciliari” perché alcuni dei nuovi santi non
avrebbero neppure il presupposto delle virtù eroiche per essere tali, ed
infine non accettano di sottoporsi alla giurisdizione di nessun
ordinario diocesano della “chiesa conciliare”.
Vi è poi chi pur di mantenere una
visibilità alla “chiesa conciliare” riveste con uno strumento filosofico
di una personalità “materiale”, pertanto i “papi conciliari”
risulterebbero essere i soggetti legittimamente eletti da parte di un
conclave legittimo e valido, che non hanno però l’intenzione di fare il
bene della Chiesa a causa della loro eresia materiale, a cui però non
può essere sostituito nessuno in quanto loro occupano di diritto la sede
petrina, fino a quando un “vescovo conciliare” si converta e ponga in
essere delle “monizioni canoniche” per destituirlo, oppure si converta
l’occupante stesso della sede petrina. Od in ultima istanza non
intervenga direttamente Cristo con un miracolo straordinario per
insediare un papa legittimo a tutti gli effetti. Nella Chiesa Cattolica
non vi sarebbe, pertanto, più giurisdizione, salvo in potenza nei
“vescovi conciliari”.
Vi è invero chi afferma che anche i
singoli sacerdoti ricevano direttamente da Cristo la loro giurisdizione
supplita per lo stato di crisi, senza essere legati da vincolo di
sottomissione ed obbedienza ad alcun vescovo.[5]
Questa situazione crea una giurisdizione esercitata tranquillamente dalle singole comunità e dai singoli individui che “de iure” dicono o dovrebbero dire di non possedere, poi “de facto”
la esercitano in quanto impongono a chi si sottomette alla loro guida,
regole e dettami che ordinariamente sarebbero di competenza del vescovo
ordinario o addirittura della Sede Apostolica.
Risultano pertanto due questioni aperte:
1° se la gerarchia modernista risulta essere eretica soltanto
materialmente o se lo è formalmente; 2° se i vescovi ordinati senza
mandato romano durante questa crisi modernista fruiscono di qualche tipo
di giurisdizione sufficiente utile per la perpetuazione della Chiesa.
Riguardo all’eresia della “gerarchia
conciliare” c’è chi dice che non può considerarsi eretica formale, ma
soltanto materiale, perché manca la certezza che siano in malafede in
quanto non sono stati messi in mora circa la pertinacia della loro
eresia. Pensare che la “gerarchia conciliare” sia in buona fede è a dir
poco molto superficiale, credere che “i papi conciliari” non fossero a
conoscenza della dottrina cattolica circa “la libertà religiosa”,
“l’ecumenismo” e la condanna degli errori moderni è impensabile e poco
credibile. I “papi conciliari” ricoprivano, a partire da Giovanni
Battista Montini divenuto poi Paolo VI, cariche importantissime nella
Chiesa e non potevano e non possono ignorare l’insegnamento della Chiesa
in materia. Numerosissimi sono stati gli avvertimenti da parte di Mons.
Marcel Lefebvre e di molti sacerdoti, verso i “papi conciliari”
mettendoli in guardia sugli errori che essi stessi propugnavano non
ultima la dichiarazione firmata da Mons. Marcel Lefebvre e da Mons.
Antonio de Castro Mayer nel 1985 in occasione del Sinodo convocato in
Vaticano per i vent’anni dalla chiusura del Concilio che si concludeva
con la seguente frase: “Voi non sarete più il buon pastore”.[6]
La varia corrispondenza dell’arcivescovo Lefebvre con la “gerarchia
conciliare” se da un lato può apparire pleonastica, dall’altro ha avuto
lo scopo “coram Ecclesiae” di mostrare con evidenza la pertinacia degli errori propugnati dalla “gerarchia conciliare”.[7]
La pertinacia della “gerarchia
conciliare” è dimostrata abbondantemente dal continuo rinnovarsi di atti
e dichiarazioni del “magistero conciliare” in cui vi si può individuare
una reiterazione di errori ed eresie.[8] Soffermiamoci ulteriormente sulla nozione di eresia materiale ed eresia formale in quanto la seconda “suapte natura”
esclude il soggetto dall’essere membro della Chiesa. L’eresia materiale
è la negazione senza pertinacia, da parte di un membro della Chiesa,
dell’autorità, che propone un dogma di fede o del dogma stesso, in
quanto non è stato sufficientemente proposto; l’eresia formale invece è
la negazione almeno su un punto della dottrina cattolica da parte di un
fedele che conosce sufficientemente l’autorità della Chiesa e rifiuta
però di accettarla. Questa eresia si suddivide ancora in interna ed
esterna; interna se quest’eresia non viene manifestata e rimane
all’interno della mente, esterna se si manifesta con segni esterni
(parole, fatti, atti e omissioni di fatto). L’eresia esterna rimane
occulta se viene palesata ad alcuni; mentre diviene pubblica e notoria
se manifestata apertamente e davanti a tutti (coram omnibus).
- A) I segni con cui si può individuare l’eretico materiale sono i seguenti:
1) se questo è pronto a sottomettersi al
giudizio della Chiesa, quando abbia riconosciuto l’errore, anche se per
il momento sostiene ancora tenacemente la sua sentenza;
2) se non conosce nulla sulla fede cattolica, e sui suoi dogmi mai abbia dubitato;
3) se dubitando abbia intenzione di applicarsi per conoscere la verità per quanto è nella sua possibilità.
- B) I segni con cui individuare l’eretico formale invece sono i seguenti:
1) chi dubita, e, per pertinacia, o per disprezzo della Chiesa, rifiutandosi di cercare ulteriormente (la verità);
2) chi avendo la verità sufficientemente
proposta, industriosamente allontana l’intelletto, affinché aderisca
alla sua setta o alla sua opinione;
3) chi conosciuta la verità, persevera
nel contraddire la Chiesa, o per odio del Papa o per odio della stessa
Chiesa come sogliono fare gli eresiarchi.
I teologi si soffermano, quindi, su tre
gradi di pertinacia in cui l’eretico formale si presenta di fronte alla
Chiesa. Il primo si fonda nella verità studiosamente rifiutata; il
secondo nella verità sufficientemente proposta, ma disprezzata e
rifiutata; il terzo nella verità conosciuta, ma maliziosamente impugnata[9].
Il D.T.C. (Dictionnaire de Theologie Catholique)[10] spiega chiaramente quanto qui espresso dai teologi moralisti in forma forse un po’ astratta: «Quale
atto di rivolta richiede l’eresia formale? Essendo l’atto di eresia un
giudizio erroneo dell’intelligenza, è dunque sufficiente, per commettere
un peccato d’eresia, ammettere scientemente e volontariamente questo
giudizio erroneo, in opposizione all’insegnamento del Magistero della
Chiesa. Dal momento che si conosce sufficientemente l’esistenza della
regola della fede nella Chiesa e che, su un qualsiasi punto, per un
motivo qualsiasi e sotto non importa quale forma ci si rifiuta di
sottomettersi, l’eresia formale è consumata. (…) Questa opposizione
voluta al Magistero della Chiesa costituisce la pertinacia, che gli
autori richiedono affinché si abbia il peccato di eresia (…) bisogna
osservare con il Gaetano e F. Suarez che questa pertinacia non include
necessariamente una lunga ostinazione da parte dell’eretico o delle
monizioni da parte della Chiesa».[11]
Per quanto riguarda le monizioni della Chiesa, se si legge il D.D.C. (Dictionnaire de Droit Canonique) così si esprime: «La
monizione di cui parla il Codice è un avvertimento indirizzato,
dall’Ordinario a un fedele cristiano, chierico o laico, che si trova
nell’occasione prossima di commettere un delitto o su chi pesa, dopo
un’inchiesta un sospetto grave di colpevolezza” e oltre aggiunge ancora
“La monizione può essere provocata sia dal risultato di un’inchiesta,
sia per una denuncia, sia per un pubblico rumore (can. 1939)».[12]
Di qui si evince che nessun vescovo può promuovere monizioni canoniche
ai sensi del can. 1939 nei confronti di un altro vescovo o cardinale “ratione jurisditionis”, per quelle “ratione charitatis” non necessita alcun titolo giuridico per effettuarle.
Qualcuno aggiunge che bisogna
distinguere il peccato di eresia dal delitto di eresia, questo ci appare
un sofisma ed un legalismo, che negli attuali tempi pare non
pertinente. Sarebbe assurdo pensare che un individuo sia pubblicamente
eretico formale come peccatore ed eretico materiale come delitto, questo
legalismo a chi giova? Al bene della Chiesa? La risposta non può che
essere negativa, infatti a questo proposito interviene il Magistero
della Chiesa e in modo specifico la Bolla di Paolo IV “Cum ex Apostolatus officio”a discernere il problema: «(…)
i quali siano come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati
colti sul fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver
deviato o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per
averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti
sul fatto per aver deviato o caduti in eresia o incorso in uno scisma, per averlo suscitato o commesso tanto se lo confesseranno come se saranno convinti,
poiché‚ tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le
sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche (sint etiam), per il
fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di fatto (absque aliquo iuris aut facti ministerio) interamente
e totalmente privati in perpetuo (penitus et in totum perpetuo privati)
dei loro Ordini, delle loro Chiese Cattedrali, anche Metropolitane,
Patriarcali e Primaziali, della loro dignità Cardinalizia e di ogni
incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni
autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici (et
officiis Ecclesiasticis)». Pure il Magistero della Chiesa ha affrontato il problema e lo ha risolto in modo chiaro.
Se si vuole portare come esempio storico
una situazione in cui fu condannato per eresia un determinato soggetto
si può prendere in esame la condanna di Giovanni Hus avvenuta il 18
giugno 1415, da parte del Concilio di Costanza i membri del quale in
quel momento facevano parte di obbedienze di papi che successivamente
furono dichiarati illegittimi. Forse qualche teologo ha sospettato o ha
sollevato qualche dubbio che Hus fosse stato condannato illecitamente
perché tutte le procedure non furono seguite canonicamente non provando
sufficientemente la formalità dell’eresia oppure i padri conciliari che
lo condannarono risultassero poi privi di autorità per poterlo punire? [13]
Alcuni teologi hanno sollevato il
problema che la giurisdizione nei vescovi è concessa esclusivamente dal
papa e questo punto, essendo dottrina certa della Chiesa risulta
impossibile che i vescovi consacrati senza mandato romano o
autorizzazione papale possano avere qualsiasi tipo di giurisdizione.
Risulterebbe, pertanto, inattuabile che essi abbiano titolo a dirimere
la questione dell’autorità nella Chiesa.
Il punto di partenza è errato e partendo
da un dato errato si finisce con conclusioni errate. Che la
giurisdizione nei vescovi fruisca direttamente ed esclusivamente dal
papa non è in primo luogo dottrina certa. Si possono individuare due
scuole di teologi quelli di matrice “gesuita” che sostengono questa tesi
ed altri che sostengono che il punto è ancora controverso.
La questione è assai complessa per
essere sviluppata dettagliatamente in un articolo che risulta già molto
ampio, tuttavia, come esempio si vuole portare quanto scrive il teologo
Ludovico Ott: «Modo di conferimento. Ogni singolo vescovo riceve il
suo potere pastorale direttamente dal Papa. Sentenza probabilior.
Nell’enciclica Mystici corporis (1943) Pio XII dice dei vescovi: “In
quanto riguardala propria diocesi, sono veri pastori che guidano e
reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno. Ma mentre
fanno ciò non sono del tutto indipendenti, perché sono sottoposti alla
debita autorità del Sommo Pontefice, pur fruendo dell’ordinaria potestà
di giurisdizione comunicata loro direttamente dallo stesso Sommo
Pontefice”. Questa sentenza (teoria papale) è più confacente alla
costituzione monarchica della Chiesa: se il papa riunisce in mano sua
tutta la pienezza del potere pastorale della Chiesa, è congruo che tutti
i ministri a lui subordinati ricevano da lui, rappresentante di Cristo
in terra, il proprio potere. Essa inoltre è favorita dall’attuale
consuetudine, per cui il papa dà al vescovo da lui nominato od
approvato, l’incarico di governare una diocesi, obbligando il clero ed
il popolo ad ubbidirgli.
Una seconda sentenza (teoria
episcopale) sostiene che ogni singolo vescovo riceve immediatamente da
Dio, come il Papa, il suo potere pastorale. L’intervento del Papa, nella
nomina o nella conferma di un vescovo consiste esclusivamente
nell’assegnare al vescovo una diocesi determinata, in cui egli deve
esercitare il potere ricevuto direttamente da Dio. Il fondamento di
questa teoria sta nel fatto che gli Apostoli, di cui i vescovi sono
successori, ricevettero il loro potere direttamente da Cristo, e non
mediante Pietro. In favore di questa seconda teoria sta anche il fatto
che nei primi tempi della Chiesa e nel primo medioevo, la scelta del
vescovo fatta dal clero e dal popolo o la nomina fatta dai principi non
era sempre ed ovunque approvata dal Papa. Che in questi casi
intervenisse da parte del Papa una tacita conferma o collazione del
potere episcopale, come ammettono i sostenitori della prima teoria,
sembra indimostrabile ed inverosimile. La prima opinione approvata da
Pio VI[14]
ha ottenuto una nuova conferma autorevole nell’enciclica Mystici
Corporis, senza però che la questione sia stata irrevocabilmente
decisa».[15]
Anche i sostenitori della teoria papale
devono concludere come si è evidenziato in un precedente articolo, che
in caso di papa dubbio: « [domanda] I padri nel Concilio (di
Costanza) congregati apertamente affermarono di avere la potestà
immediatamente da Cristo ricevuta “Synodus Constantiensis in Spirtitum
Sanctum congregata concilium generale faciens … potestatem a Christo
immediate habet, cui quidem cuiscumque status … obedire tenetur” Quindi …
[risposta] Distinguo la precedente, che tutti i Padri riuniti (a
Costanza) affermassero di avere la potestà ricevuta direttamente da
Cristo, lo nego; che alcuni padri ovvero quelli che aderirono alla
Sessione V e successive abbiano dichiarato di avere la potestà per
comporre lo scisma, lo concedo; che avessero anche la potestà per
reggere il loro gregge con un papa non dubbio, lo nego …».[16]
É manifesto che anche i sostenitori
della teoria papale, in caso di papi dubbi ed a maggior ragione in
periodi vacanza della sede apostolica devono concede un potere dato da
Cristo ai vescovi per reggere la Chiesa.[17]
Qui va affrontata la questione! É inutile cercare di applicare regole
giuridiche che sarebbero applicabili in una situazione ordinaria della
Chiesa, ma che risulterebbero dannose in una situazione straordinaria,
come abbiamo posto in evidenza in precedenza, abbiamo assunto come
esempi situazioni straordinarie come il Concilio di Costanza o
situazioni di vacanza della sede romana.
La cosa che sfugge ai più è che un conto
è la giurisdizione dei vescovi, in tempo ordinario con un papa
legittimo che può e deve essere il capo della Chiesa a tutti gli
effetti, un conto invece è la giurisdizione dei vescovi in tempo di
“sede vacante” o di “papa dubbio”!
È indubbio che con un papa legittimo, è
illecito introdurre un nuovo membro nel collegio apostolico – episcopale
contro la volontà del papa stesso, e tutti coloro che hanno posto in
essere una consacrazione episcopale contro il volere del Sommo Pontefice
sono finiti per produrre uno scisma nella Chiesa. Un conto, infatti, è
consacrare un vescovo “praeter voluntatem Summi Pontifici” altro è consacrare un vescovo “contra voluntatem Summi Pontifici”.
Il primo caso si può attuare qualora si concretizzi un’impossibilità di
chiedere l’autorizzazione al papa come è avvenuto per vescovi
consacrati all’insaputa del papa nell’ex blocco Sovietico o nella Cina
comunista. Il secondo caso è quando il papa essendo a conoscenza
dell’intenzione da parte di uno o più vescovi di procedere a
consacrazioni episcopali, non autorizza tali consacrazioni episcopali.
Altra cosa è procedere a consacrazioni
episcopali in assenza del Romano Pontefice, cioè quando ci si trova in
uno stato di vacanza della sede romana o di elezione dubbia, al fine di
non far mancare i sacramenti ai fedeli e di conservare la struttura
gerarchica della Chiesa stessa.
Qui teologi e giuristi applicano la clausola dell’epikeia (ἐπιείκεια) che
in latino si può tradurre con il termine di equità, tale clausola fa in
modo che venga disapplicata una legge anche di diritto positivo, per un
bene maggiore. San Tommaso porta come esempi questi casi: «La legge
stabilisce che la roba lasciata in deposito venga restituita, perché
questo nella maggior parte dei casi è giusto (unicuique suum); ma capita
il caso in cui sarebbe nocivo: p. es. restituire la spada a un pazzo
furioso mentre è fuori di sé, oppure nel caso in cui uno lo richieda per
combattere contro la patria. Perciò in simili casi sarebbe peccato
seguire materialmente la legge; è invece bene seguire quello che esige
il senso della giustizia ed il bene comune, trascurando la lettera della
legge».[18]
Qui viene disapplicato il settimo comandamento, che impone di non
rubare o di trattenere in proprie mani un bene non proprio affidato da
altri in deposito, ma questa legge di diritto divino positivo e naturale
diventerebbe odiosa nel caso venisse applicata in determinati casi. Lo
stesso si può applicare anche alla giurisdizione dei vescovi, che
ordinariamente, in tempi recenti, ricevono la nomina direttamente da
parte del papa e che li pone a capo di una determinata diocesi, in
assenza di papa o in caso di dubbio positivo sulla sua legittimità è
evidente che le diocesi e i fedeli non debbano essere abbandonati, e non
solo dal lato sacramentale, ma anche istituzionale, questo per
salvaguardare l’istituzione stessa della Chiesa e per il perpetrarsi di
essa, cioè per un bene comune;[19] si veda anche su questo punto tra i molti, il teologo Domenico Palmieri: «La
Chiesa, come qualsiasi società, in situazioni gravi ed estreme, come
per esempio l’assenza del capo supremo o il dubbio positivo sulla sua
legittimità, ha il diritto di consultarsi al fine di porvi rimedio; ciò
che alle società naturali proviene dalla semplice legge di natura, alla
società soprannaturale di divina istituzione proviene dal diritto
divino».[20]
Sostenere che la gerarchia “conciliare”
modernista ha qualche parvenza di legittimità, vuol dire aprire le porte
all’errore all’interno della Chiesa.
Alla luce di quanto, è stato affrontato
urge un’unione della resistenza cattolica ovvero di quanto rimane della
Chiesa Cattolica alla rivoluzione conciliare, Le divisioni sono nate dal
fossilizzarsi di opinioni proprie e da arroccamenti a questioni che
sono ancora dibattute, ad una visione limitata della Chiesa e purtroppo
ad interessi personali o di gruppo. Questo dà scandalo ai fedeli ed
allontana dalla verità chi non ha ancora una fede ferma e si lascia,
quindi, lusingare da altre false religioni.
La fedeltà a Nostro Signore e alla Chiesa si dimostra seguendo l’insegnamento del Vangelo: «Vi
dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi, così voi amatevi a vicenda. Da questo tutti conosceranno che
siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri». (Gv. 34-35) E conseguente a questo è l’altro insegnamento evangelico «Ut et ipsi in nobis unum sint»
(Gv. 20-23) non ovviamente in senso ecumenico come vogliono gli
occupanti modernisti, bensì in senso cristiano di una unità nella verità
e del bene della Chiesa. Il Signore Nostro Gesù Cristo illumini i
vescovi, i sacerdoti, i teologi e anche i laici di buona volontà
affinché il “pusillus grex” trovi l’unità d’intenti per la gloria di Dio, la pace nella Chiesa e la salvezza delle anime.
25 ottobre 2015
Festa di Cristo Re.
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[1] Si veda il discorso di chiusura del Vaticano II, pronunciato da Paolo VI il 7 dicembre 1965: «L’umanesimo
laico profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un
certo senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto
Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo che si fa
Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, un anatema? poteva
essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il
paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha
tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto maggiori sono,
quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l’attenzione
del nostro Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti
moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e
riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti,
siamo i cultori dell’uomo».
[2] I titoli dei vescovi sono riferiti a quelli posseduti all’apertura del Vaticano II.
[3] T. da Torre del Greco O.F.M. Cap. Teologia Morale, p.118 Alba 1954:
«Il liberalismo … sostiene la separazione dello Stato dalla Chiesa fino
al punto che lo Stato deve agire ignorando l’esistenza della Chiesa.
Non ammette dunque, nessuna autorità della Chiesa sullo Stato, neppure
in quelle cose che essa che essa deve rivendicare come sue, per esempio
il matrimonio ed i beni ecclesiastici».
[4] Si veda il discorso di Mons. Marcel Lefebvre ai seminaristi in data 4 settembre 1987: «Et
alors, maintenant j’en arrive à ce qui vous intéresse sans doute
davantage ; mais moi, je dis : Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome
est dans l’apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des
mots en l’air que je vous dis.C’est a vérité. Rome est dans l’apostasie.
On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là, il a quitté l’église,
Ils ont quitté l’Église. Ils quittent l’Église C’est sûr, sûr, sûr».
(…) « Éminence, voyez, même si vous nous accordez un évêque, même si
vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques, même
si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez
de continuer les séminaires et la Fraternité, comme nous le faisons
maintenant, nous ne pouvons pas collaborer, c’est impossible,
impossible, parce que nous travaillons dans deux directions
diamétralement opposées : vous, vous travaillez à la déchristianisation
de la société, de la personne humaine et de l’Église, et nous, nous
travaillons à la christianisation. On ne peut pas s’entendre. »
[5]
A questo proposito va notato che la proposizione secondo la quale i
parroci ricevono la giurisdizione direttamente da Cristo, manca di
fondamento storico e scritturale fu avanzata dai teologi gallicani e fu
respinta da Pio VI nella condanna del Sinodo di Pistoia cfr. DS. 2609 e
2610.
[6]
Mons. Castro-Mayer e Mons. Lefebvre, scrissero insieme a Giovanni Paolo
II per dire che, se il sinodo non tornava al magistero della Chiesa, ma
ribadiva in materia di tale libertà religiosa l’errore fonte di eresie:
avremmo il diritto di pensare che i membri del sinodo non professano
più la fede cattolica… e voi, non sarete più il Buon Pastore. Su tali
gravissime parole Giovanni Paolo fece solo un ironico commento alla
stampa, a dimostrazione che l’avviso gli era arrivato.
[7] I 39 “dubia sulla libertà religiosa”
consegnati alla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 6
novembre 1985 sono un chiaro avvertimento alla “gerarchia conciliare” ai
quali tale Congregazione ha pure risposto in modo circostanziato.
[8] Mons. Castro-Mayer in un’intervista al Jornal da Tarde di San Paolo, che è stata intitolata «La Chiesa di Giovanni Paolo II non è la Chiesa di Cristo», dichiarò pubblicamente che il Vaticano II, con la dichiarazione Dignitatis humanae, ha proclamato eresie oggettive per cui: «La
Chiesa che aderisce formalmente e totalmente al Vaticano II con le sue
eresie, non è né può essere la Chiesa di Gesù Cristo. Quelli che seguono
o applicano tale dottrina dimostrano una pertinacia che normalmente
configura l’eresia formale. Ancora non li abbiamo accusati
categoricamente di tale pertinacia per dirimere la minima possibilità
d’ignoranza su questioni così gravi. Ma se può non essere chiara la
pertinacia nell’effettiva offesa alla Fede, questa pertinacia si
manifesta nell’omissione di difenderla».
[9] B. H. Merkelbach O.P., Summa Theologiae Moralis, Parigi 1936, Vol. I, pp. 578, 579; CL. MARC – X. GESTERMANN, Institutiones Morales Alphonsianae, Lione – Parigi 1933, Vol. I, pp. 280, 281.
[10] DICTIONNAIRE DE THEOLOGIE CATHOLIQUE, AA.VV., Parigi 1920.
[11] «Quel
acte de révolte requiert l’hérésie formelle? – L’acte d’hérésie étant
un jugement erroné de l’intelligence, il suffit donc, pour commettre le
péché d’hérésie, d’émettre sciemment et volontairement ce jugement
erroné, en opposition avec l’enseignement du magistère de l’Eglise. Dès
l’instant qu’on connait suffisamment l’existence de la règle de la foi
dans l’Eglise et que, sur un point quelconque, pour un motif quelconque
et sous n’importe quelle forme, on refuse de s’y soumettre, l’hérésie
formelle est consommée». (…) Cette opposition voulue au
magistère de l’Eglise constitue la pertinacité, que les auteurs
requièrent pour qu’il y ait péché d’hérésie. (…) Il faut observer avec
Cajetan «In II II, q. XI. a. 2», et Suarez «De fide», que cette
pertinacité n’inclut pas necéssairement une longue obstination de la
part de l’hérétique et des monitions de la part de l’Eglise». A. MICHEL, in: D.T.C. alla voce Hérésie – Hérétique, Vol. VI, col. 2222.
[12]DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, Parigi 1953, Tomo VI, alla voce “Monitiones canoniques” col. 938 – 940.
[13] Cfr. l’articolo: Costanza e il Concilio Imperfetto – agosto 2015.
[14] Questa prima conferma si può riscontrare nella Lettera Apostolica di Pio VI “Charitas quae” del
13 aprile 1791, emanata a seguito del giuramento civile del clero
imposto dalla Rivoluzione Francese ai chierici del regno di Francia e
alle consacrazioni episcopali compiute illecitamente da Mons. Charles
Maurice de Talleyrand Perigord vescovo dimissionario di Autun, da Mons.
Jean Baptiste Miroudot du Bourg vescovo di Babilonia e da Mons. Johann
Baptist Joseph Gobel vescovo in partibus di Lydda.
[15] Ludovico OTT, Compendio di Teologia Dogmatica, Torino – Roma 1955, pp. 479 – 480. Ulteriore conferma è stata data con l’enciclica di Pio XII “Ad sinarum Gentem”
del 7 ottobre 1954 in occasione delle consacrazioni episcopali
effettuate dai vescovi cinesi sotto le pressioni del regime comunista
dando luogo allo scisma dei vescovi patriottici.
[16] T. ZAPELENA S.J., De Ecclesia Christi, vol. II, p.192 – Roma 1954.
[17]
Da alcuni esperti in Storia medievale è stata estrapolata una serie di
ventuno vescovi eletti, consacrati ed insediati in diocesi come vescovi
residenziali nel periodo di vacanza della Sede Apostolica tra il
pontificato dei papi Clemente IV e il Beato Gregorio X dal 29 novembre
1268 al 1° settembre 1271 confermati poi “a posteriori” dal nuovo papa eletto.
[18] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, II II, q. 120 art. 1
[19] Ibidem: «L’interpretazione
ha luogo nei dubbi, in cui non si può abbandonare il testo della legge
senza una dichiarazione dell’autorità suprema. Ma nei casi evidenti non
c’è bisogno d’interpretare, bensì di agire». Così l’Aquinate risponde all’obiezione secondo cui:
«Ma interpretare l’intenzione del legislatore spetta solo all’autorità
suprema; infatti l’imperatore [Giustiniano] così si esprime:
“Interpretare, o risolvere le divergenze tra equità e la legge è un
diritto e un dovere a noi riservato”».
Sos[20] D. PALMIERI, Tractatus de Romano Pontifice, p. 479 – Roma 1877.
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