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martedì 16 ottobre 2012

Fede Ortodossa & Giurisdizione Delegata o Supplita..

Rispondo ad alcune questioni sollevate dai lettori riguardo al mio articolo sul Donatismo.
1a domanda: sotto quale giurisdizione si colloca un sacerdote fedele alla Tradizione apostolica, ma non incardinato in una Diocesi?
Risposta: rispondo non per motivi personali, ma per chiarire una questione di principio: se si possa, cioè, esercitare il sacerdozio senza incardinazione delegata in casi straordinari ed eccezionali.
Normalmente al sacerdote che chiede l’incardinazione viene richiesto di firmare un atto di piena accettazione della totale ortodossia di tutti i Documenti del Concilio Vaticano II e del Novus Ordo Missae.
Ora ciò non è possibile in coscienza. Infatti, il “Breve Esame Critico del Novus Ordo Missae”, che dimostra apoditticamente le innumerevoli deficienze dogmatiche della “Nuova Messa”, presentato a Paolo VI dai cardinali Alfredo Ottaviani e Antonio Bacci nel 1969 è ancora pienamente valido e, come ha detto il cardinale Alfons Maria Stickler, “esso attende ancora una risposta”[1].
Per quanto riguarda la piena ortodossia dei Documenti del Concilio Vaticano II, persino le ultime osservazioni critiche – molto equilibrate e pacate, ma pienamente fondate – di monsignor Brunero Gheradini[2] sono rimaste senza risposta.
Quindi occorre restare in attesa di risposte probanti su questioni di Fede (e non di semplici affermazioni gratuite, perché “quod gratis affirmatur gratis negatur; ciò che si afferma gratuitamente e senza prova lo si può negare gratuitamente e senza darne prova”) ed attendere l’incardinazione giuridica ingiustamente negata, senza addurre alcuna ragione teologica se non la non accettazione del Concilio Vaticano II e del Novus Ordo Missae.
Papa Leone XIII nell’Enciclica Diuturnum del 29 giugno 1881 insegna che «Una sola ragione possono avere gli uomini di non obbedire, se cioè si pretende da essi qualsiasi cosa che contraddica chiaramente al diritto divino e naturale, poiché ogni cosa, nella quale si vìola la legge di natura e la volontà di Dio, è egualmente iniquità sia il comandarla che l’eseguirla. Quindi se capita a qualcuno di vedersi costretto a scegliere tra queste due alternative, vale a dire infrangere i comandamenti di Dio o quelli dei Governanti, si deve obbedire a Gesù Cristo, […], e ad esempio degli Apostoli si deve coraggiosamente dire: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (Act. V, 29). Perciò, non si può accusare coloro che hanno agito così di aver mancato all’obbedienza, poiché se il volere dei Prìncipi [civili ed ecclesiastici] contraddice quello di Dio, essi sorpassano il limite della loro Autorità e pervertono il diritto e la giustizia. Dunque in tal caso non vale la loro Autorità, la quale è nulla quando è contro la giustizia».
Ora i Documenti del Concilio Vaticano II ed il Novus Ordo Missae rappresentano una oggettiva rottura con la Tradizione apostolica dogmatica e liturgica. Perciò sono una valida motivazione dottrinale (di Fede e Costumi) per non obbedire anche a costo di non ricevere ingiustamente l’incardinazione canonica, la quale è una conseguenza giuridica della retta Fede e della sana Morale. Non si può ledere la Fede per ottenere la regolarità giuridica, che sarebbe regolare solo apparentemente. San Paolo ha scritto: “Senza Fede è impossibile piacere a Dio”; si badi bene! “Senza Fede”, non senza “incardinazione” e San Giacomo ha aggiunto: “La Fede senza le opere è  morta”, le buone opere ossia l’osservare i 10 Comandamenti e vivere in Grazia di Dio. Se per ottenere la giurisdizione delegata si deve intaccare la Fede e la Morale occorre ricorrere alla giurisdizione supplita, come insegna il Diritto Canonico.  Un “Diritto” che si ottiene a partire da un  errore di Fede o di Morale sarebbe … “storto”.
2a domanda: siamo pienamente nella Chiesa se non riconosciamo piena autorità al Concilio Vaticano II?
Risposta: «Il Concilio Vaticano II si è imposto di non definire nessun dogma, ma ha scelto deliberatamente di restare ad un livello modesto, come semplice Concilio puramente pastorale» (card. J. RATZINGER, Discorso alla Conferenza Episcopale Cilena, Santiago del Cile, 13 luglio 1988, in “Il Sabato”, n. 31, 30 luglio-5 agosto 1988).
Quindi, come ha riconosciuto l’allora cardinal Joseph Ratzinger ed oggi Benedetto XVI, siamo pienamente nella Chiesa se poniamo delle domande sulla reale continuità del Concilio Vaticano II con la Tradizione apostolica, continuità che “va dimostrata e non solo affermata” (mons. Brunero Gherardini).
 
3a domanda: in periodi eccezionali si può resistere eccezionalmente alla legittima autorità senza usurpare il potere di giurisdizione. Ma se questo periodo eccezionale si prolunga nel tempo e non se ne vede il termine può la Chiesa restare per tanto tempo in stato di eccezionalità e può durare tanto a lungo la resistenza all’Autorità?
Risposta: il periodo della crisi ariana è durato circa 80 anni e i cattolici che credevano nella consustanzialità del Verbo hanno continuato a resistere sino alla fine della crisi; il Grande Scisma avignonese è durato 70 anni con tre Papi che pontificavano contemporaneamente, di cui uno solo era il vero Papa.
Ab esse ad posse valet illatio; il passaggio dall’esistenza di un fatto alla sua possibilità è valido” (Aristotele). Se la crisi ariana è durata 80 anni e il Grande Scisma avignonese 70 significa che “la Chiesa può restare per tanto tempo in stato di eccezionalità e può durare tanto a lungo la resistenza all’Autorità”.
Inoltre come insegnava San Tommaso: “contra factum non valet argumentum; contro il fatto non vale l’argomento”. Ora è un fatto storicamente certo che vi sono stati lunghi periodi di crisi nella Chiesa. Quindi l’argomento contrario non regge.
Certamente “Le porte dell’Inferno non prevarranno!” e perciò tale crisi non durerà all’infinito, ma solo quanto Dio permetterà che duri, non un secondo di più. Se noi uomini non vediamo quando finirà la crisi non è la “fine del mondo”;  non prendiamoci troppo sul serio, Dio lo sa certissimamente e questo ci basta. Quando gli Apostoli hanno chiesto a Gesù la data esatta della fine del mondo, Egli ha risposto loro che essa, secondo il beneplacito della SS. Trinità,  non doveva essere rivelata agli uomini.
4a domanda: i sacerdoti privi di regolarità canonica assolvono validamente? I matrimoni celebrati da sacerdoti privi di regolarità canonica sono validi?
Risposta:  i moralisti e i canonisti (v. i cardinali Francesco Roberti e Pietro Palazzini, Dizionario di Teologia Morale, Roma, Studium, 1955) insegnano che vi è, oltre la “giurisdizione ecclesiastica ordinaria  delegata” dal Superiore all’inferiore, la “giurisdizione supplita”, che non si possiede per il rivestimento di un ufficio, né viene conferita da un Superiore, ma viene data dal Diritto stesso, cioè dalla Chiesa (“supplet Ecclesia; è la Chiesa stessa che supplisce o provvede a colmare la lacuna della giurisdizione mancante al Ministro”), nel momento in cui si esercita l’atto di giurisdizione (“ad modum actus”) per il bene delle anime, che altrimenti verrebbero danneggiate sena alcuna loro colpa (Ibidem, voce “Giurisdizione supplita”).
Inoltre sempre i medesimi cardinali insegnano che vi è una “causa scusante dalla osservanza della Legge”, ossia “una circostanza in forza della quale viene a cessare in un determinato caso, per un determinato soggetto, il dovere di osservare la Legge vigente”. Per esempio “il dovere di soddisfare l’obbligo [chiedere la giurisdizione al Vescovo, nda], cessa di fronte all’impossibilità morale della sua esecuzione [il Vescovo non la concede, ingiustamente, perché il sacerdote che la chiede non può accettare, giustamente, la  nuova teologia conciliare e la Nuova Messa, nda], la quale rende straordinariamente gravoso  il compimento dell’obbligo, pur restando fisicamente possibile [de iure non è assolutamente impossibile che un Vescovo conceda la giurisdizione, ma compiere il dovere di chiedere ed ottenere la giurisdizione è de facto estremamente gravoso]” (ibid., voce “Causa scusante”).
Infine i due porporati spiegano che vi è una “necessità spirituale” oltre che materiale. In tal caso “si deve soccorrere le anime in stato di grave necessità [nella quale si trovano le anime dopo lo tsunami conciliare, nda], le quali resterebbero prive di beni spirituali per la salvezza eterna”. Quindi “i fedeli hanno il diritto di ricevere la Dottrina e i Sacramenti e i sacerdoti hanno il dovere di conferirli” (Ibid., voce “Necessità”).
Ora è un fatto, purtroppo sotto gli occhi di tutti, che la Dottrina cristiana difficilmente viene spiegata in maniera ortodossa dai sacerdoti che seguono la nuova teologia conciliare e postconciliare (vedi i nuovi Catechismi, compreso il “CCC” del 1992 e il “Compendio del CCC” del 2005); inoltre l’ecumenismo di massa oramai imperversante e quasi “onnipresente” (v. Assisi I-II-III, 1986-2011) danneggia la Fede dei cristiani; la Nuova Messa, poi, “si allontana impressionantemente dalla teologia cattolica sul Sacrificio della Messa come è stata definita dal Concilio di Trento” (cardinali Alfredo Ottaviani e Antonio Bacci, “Lettera di presentazione del Breve Esame Critico del Novus Ordo Missae”, Corpus Domini del 1969); le sette (neocatecumenali, pentecostali, rinnovamento dello spirito … imperversano nella maggior parte delle parrocchie); infine molti fedeli trovano molte difficoltà  per potersi confessare con facilità e se riescono a trovare un sacerdote disposto ad ascoltare le confessioni spesso (non sempre, si badi bene) egli nega che questo o quel Comandamento della Morale divina sia obbligatorio per cui preferiscono confessarsi da chi ha una giurisdizione soltanto supplita, ma mantiene la Fede e la Morale cattolica.
Quindi la teologia cattolica ammette che in certi casi eccezionali, come quello che stiamo vivendo dal 1962, i sacerdoti [ingiustamente, nda] privi di regolarità canonica assolvono validamente, a certe determinate condizioni, con una giurisdizione supplita. Si badi bene! Non dico che le confessioni dei sacerdoti ordinati dopo il Concilio siano per se stesse invalide; osservo e constato che è difficile trovare sacerdoti in confessionale e che molti di essi hanno una concezione eterodossa della teologia dogmatica e morale.  Attenzione! Non affermo neppure che tutti i sacerdoti postconciliari confessino secondo le regole della Morale divina, anzi molti, purtroppo, la impugnano.
Per quanto riguarda i Matrimoni, valgono gli stessi princìpi. Tuttavia siccome ci si sposa una sola volta, sino a che morte non separi ciò che Dio ha unito, a differenza del confessarsi che avviene spesso e si ripete abitualmente, occorre essere prudenti nell’applicazione pratica del principio del “supplet Ecclesia” quanto al contratto matrimoniale. Infatti, se da una parte i fidanzati che seguono in parrocchia i “corsi prematrimoniali” ricevono un insegnamento che spesso non è conforme alla morale cattolica (limitazione delle nascite …) e farebbero bene a non seguirli, d’altra parte il Matrimonio è duro e lungo e qualche volta anche i migliori sposi (persino i “tradizionalisti”, che nascono con il peccato originale come tutti) entrano in crisi e sono tentati di ricorrere – non correttamente davanti a Dio – all’escamotage di ottenere la dichiarazione di nullità per mancanza di giurisdizione ordinaria delegata. Perciò se si trova un parroco accondiscendente, che dà il permesso di celebrare le nozze in maniera tradizionale dopo che i promessi sposi abbiano ricevuto l’insegnamento della morale cattolica ortodossa, mi pare che si debba fare uno sforzo per ottenere la piena regolarità anche davanti agli uomini, senza ritenere che ci si sposi validamente solo nelle Cappelle tradizionaliste e solo senza la giurisdizione delegata dal parroco. Altrimenti sarebbe come fare un contratto davanti ad un testimone credibile, ma non giuridicamente abilitato (per esempio un avvocato anziché un notaio). Ebbene i contraenti, davanti a Dio e agli uomini, hanno stipulato un vero contratto, ma legalmente o giuridicamente, qualora sorgano dissapori, potrebbero – mancando alla parola data davanti al testimone e a Dio – far annullare il contratto matrimoniale per vizio di forma canonica. Quindi, onde allontanare ogni occasione di venir meno alla parola data (il che può accadere anche ai “tradizionalisti”, che non sono l’Immacolata Concezione), si faccia il possibile, anche a costo di qualche sacrificio “chilometrico”, per ottenere la presenza o la delega di un parroco fornito di giurisdizione ordinaria delegata.
don Curzio Nitoglia

[1] Sul Novus Ordo Missae cfr. anche A. X. VIDIGAL DA SILVEIRA, La Nuova Messa di Paolo VI. Cosa pensarne?, tr. it., www.unavox.it ; MICHAEL DAVIES, La Riforma liturgica Anglicana, tr. it., www.unavox.it ; ID., The Liturgical Revolution, 3 voll., Roman Catholic Books/Angelus Press, Dickinson, Texas,  1976-1980; K. GAMBER, Die Zelebration “versus populum”, in Ritus modernus. Gesammelte Aufsätze zur Liturgiereform, Regensburg, Pustet, 1972, pp. 21-29; tr. it.,  Chiesa viva, n. 197, 1989, pp. 16-18; ID., La riforma della Liturgia Romana. Cenni Storici – Problematica, [1979], tr. it., Roma, Una Voce, giugno/dicembre 1980, pp. 10, 19-20, 22, 26- 29, 30, 53-56.

[2] Cfr. Brunero Gherardini, Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare, Frigento, Casa Mariana Editrice, 2009; Id., Tradidi quod et accepi. La Tradizione, vita e giovinezza della Chiesa, Frigento, Casa Mariana Editrice, 2010; Id.,Concilio Vaticano II. Il discorso mancato, Torino, Lindau, 2011; Id., Quaecumque dixero vobis. Parola di Dio e Tradizione a confronto con la storia e la teologia, Torino, Lindau, 2011; La Cattolica. Lineamenti d’ecclesiologia agostiniana, Torino, Lindau, 2011; cfr. anche R. AMERIO, Iota unum. Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX, Napoli-Milano, Ricciardi, 1985.

1 commento:

  1. Ringrazio don Curzio Nitoglia per la chiara e dotta esposizione, caratteristiche che, del resto, mai mancano alle sue riflessioni. Grazie anche anche ai curatori del blog per averla pubblicata. Mi permetto solo di manifestare una perplessità per la stringatezza con cui è stata liquidata la seconda domanda: se è vero infatti che, da cardinale, il regnante pontefice abbia avuto espressioni di ridimensionamento del valore magisteriale del Vaticano II, da quando è asceso al trono di Pietro ha manifestato ripetutamente e autorevolmente la imprescindibilità del concilio per la fede cattolica ( si veda anche la lettera autografa a mons. Fellay a chiarimento delle condizioni contenute nell'ultimo preambolo proposto alla FSSPX ). La soluzione proposta da Don Curzio non mi appare, su questo punto sufficiente; nè le perplessità di Gherardini possono essere messe sullo stesso piano di chiare prese di posizione magisteriali. La questione dell'autorità si ripropone perciò prepotentemente all'attenzione della nostra ragione e chiede una soluzione che risponda contemporaneamente al dilemma dell'infallibilità e della indefettibilità della Chiesa.

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