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mercoledì 4 agosto 2010

Cio' che non viene applicato dai Vescovi, per fermare la setta eretica Neocatecumenale...


CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
LETTERA
AD EXSEQUENDAM ECCLESIASTICAM LEGEM
AI VESCOVI E ALTRI ORDINARI E GERARCHI
DELLA CHIESA CATTOLICA INTERESSATI
CIRCA I DELITTI PIÙ GRAVI RISERVATI ALLA
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
.
 
Per l'applicazione della legge ecclesiastica, che all'articolo 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio" [1], era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l'esame delle dottrine, ratificate e confermate dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica [2].
Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare "i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti", per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere "a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche", poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Offizio il 16 marzo 1962 [3] doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.
Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l'hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al Sommo Pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell'infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal Sommo Pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
- I delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'eucaristia, cioè: 
[questo riguarda la setta Neocatecumenale]
1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate [4];
2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima [5];
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale [6];
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica [7];
[su questo non si anno notizie, ma considerando come predicano ed operano sul Sacramento della Confessione, non ci sarebbe da stupirsi che si commettano tali crimini]
- Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo [8];
2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso [9];
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale [10];

-
Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.
Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.
Ogni volta che l'ordinario o il gerarca avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolto un'indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all'ordinario o al gerarca, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.
Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni [11]. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune [12]; ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i gerarchi, possono ricoprire validamente per tali cause l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l'istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.
Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
Con la presente lettera, inviata per mandato del Sommo Pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e gerarchi interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei gerarchi ci sia una sollecita cura pastorale.
Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001. 
Joseph card. Ratzinger
Prefetto
Tarcisio Bertone, SDB
Arcivescovo emerito di Vercelli
Segretario

[1] Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus de Romana curia, 28.6.1988, art. 52: "Acta Apostolicae Sedis" (AAS) 80 (1988), 874.
[2] Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29.6.1997: AAS 89 (1997), 830-835.
[3] Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii, Instr. Crimen sollicitationis ad omnes patriarchas, archiepiscopos, episcopos aliosque locorum ordinarios "etiam ritus orientalis": De modo procedendi in causis sollicitationis, 16.3.1962, Tipografia poliglotta vaticana 1962.
[4] Cfr. Codex Iuris Canonici (CIC), can. 1367; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), can. 1442. Cfr. et Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis. Responsum ad propositum dubium Utrum in can. 1367 CIC, 4.6.1999 [3.7.1999]: AAS 91 (1999), 918.
[7] Cfr. CIC can. 927.

SACRA CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
SACERDOTIUM MINISTERIALE
...IV - Invito alla vigilanza
Nel richiamare questi punti all’attenzione dei sacri Pastori della Chiesa, la S. Congregazione per la Dottrina della Fede desidera offrire loro un servizio nel ministero di pascere il gregge del Signore con il nutrimento della verità, di custodire il deposito della fede e di conservare integra l’unità della Chiesa. È necessario resistere, forti nella fede, all’errore, anche quando si manifesta sotto l’apparenza di pietà, per poter abbracciare gli erranti nella carità del Signore, professando la verità nella carità (Cfr. Eph. 4, 15). I fedeli, che pretendono di celebrare l’Eucaristia al di fuori del sacro vincolo della successione apostolica stabilito con il sacramento dell’Ordine, si escludono dalla partecipazione all’unità dell’unico corpo del Signore, e perciò non nutrono né edificano la comunità, ma la distruggono.
Ai sacri Pastori incombe quindi il compito di vigilare perché nella catechesi e nell’insegnamento della teologia non continuino a essere diffuse le suddette opinioni errate, e soprattutto perché non trovino concreta applicazione nella prassi; e qualora si verificassero casi del genere incombe loro il sacro dovere di denunziarli come del tutto estranei alla celebrazione del sacrificio eucaristico e offensivi della comunione ecclesiale. Lo stesso dovere essi hanno nei confronti di coloro che sminuissero l’importanza centrale, per la Chiesa, dei Sacramenti dell’Ordine e dell’Eucaristia. Anche a noi, infatti, è detto: «Predica la parola, insisti a tempo debito e indebito, confuta, esorta con tutta longanimità e volontà d’istruire . . . vigila attentamente, reggi alla prova, predica il Vangelo, adempi il tuo ministero» (2 Tim. 4, 2-5).
La sollecitudine collegiale trovi, dunque, in queste circostanze una concreta applicazione, tale che la Chiesa indivisa, pur nella sua varietà di Chiese locali che collaborano insieme (Cfr. Lumen Gentium, 23), custodisca il deposito affidatole da Dio tramite gli Apostoli. La fedeltà alla volontà di Cristo e la dignità cristiana richiedono che la fede trasmessa rimanga la stessa e così porti a tutti i fedeli la pace nella fede (Cfr. Rom. 15, 13).
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Lettera, decisa nella riunione ordinaria di questa S. Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, il 6 agosto 1983, nella festa della Trasfigurazione del Signore.
JOSEPH Card. RATZINGERPrefetto
Fr. JÉRÔME HAMER, O. P.
Arcivescovo tit. di Lorium
Segretario

Carmen e Kiko fondatori della setta eretica Neocatecumenale 
 Ci si chiede del perche' queste norme non siano applicate dai Vescovi nei confronti della setta eretica Neocatecumenale visto che le denuncie sui delitti commessi contro ll Sacramento dell' Eucarestia e il Sacramento della Confessione sono state, in questi anni, numerose e dettagliate nei loro confronti,  forse l'unica risposta si puo' avere nel fatto che i vari Vescovi che accolgono tale setta accettano calorosamente cospicue somme di denaro nelle loro Diocesi, infischiandosi delle numerose testimonianze di autentici delitti contro la Fede e le persone, (numerosi suicidi nella setta Neocatecumenale, famiglie distrutte, plagio psicologico che genera una dipendenza malata nei confronti della setta). Queste norme, sopra proposte, sono evidentemente uno strumento che potrebbe fermare tale setta, ma nei loro confronti non vengono applicate, ma al contrario vengono accettati, benedetti e inviati per un "Nuova Evangelizzazione" che non fa altro che produrre scandalo su scandalo.

1 commento:

  1. Bene, visto che l'allora card Ratzinger scrisse questa così precisa lettera riguardo ai delitti contro l'Eucaristia, chi è stato nel "cammino" può,con tutte le competenze del caso, scrivere denunciando tali fatti. Risulta chiaro,ormai che il papa non conosce bene le realtà neocatec. poichè nessun vescovo ha mai segnalato abusi, per ragioni varie che qui non commentiamo.Credo che una lettera con varie firme di chi ha visto e testimonia, recapitata PERSONALMENTE o da persona di assoluta fiducia al Papa, possa smuovere le acque ormai da tempo stagnanti.Credo non ci si possa più aspettare nulla dai "pastori" sia perchè chi conosce i neocatec. è d'accordo o non farebbe nulla, sia perchè il vescovo che non li ha voluti non può testimoniare alcunchè. La situazione è quindi questa. Il Papa forse aspetta che qualche vescovo denunci tali delitti contro le prassi e le opinioni discordanti dalla normale linea della fede cattolica.Se non c'è un vescovo deve esserci un certo numero di fedeli che scriva al posto di un vescovo. In tal modo e solo in tal modo il Papa può procedere o ordinare di procedere.Non può bastare una lettera o più lettere firmate da solo due persone pur testimoni. Inoltre è necessario sincerarsi che la lettera arrivi al suo destinatario!

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