sabato 18 settembre 2010
“Il disonore inflitto a Gesù Cristo” (…….)... E la "communicatio in sacris" stravolta dalla gerarchia della nuova Chiesa, nata dal Concilio Vaticano II...
...Che ne pensiamo? Qual è la reazione della nostra Fede cattolica? E’ questo che conta. Non è il nostro sentimento personale, una specie d’impressione di constatazione qualunque. Si tratta di sapere cosa ne pensa la Chiesa cattolica, secondo ciò che ci è stato insegnato, quali sono le reazioni della nostra fede davanti a tali fatti? Per questo vi citerò alcune brevissime frasi che ho raccolto nel trattato di Diritto Canonico del canonico Naz. Il Diritto Canonico emanato su ordine del santo Papa Pio X e pubblicato da Benedetto XV, è l’espressione della legge della Chiesa e che le è stata propria per diciannove secoli.
Partecipazione ad un culto non cattolico
Che dicono questi testi a proposito di quella che è detta communicatio in sacris, cioè la partecipazione ad un culto non cattolico o presso i non cattolici?
Credo che sia proprio il nostro caso quando il Papa e dei vescovi si dedicano alla partecipazione a culti non cattolici. Cosa dice la Chiesa della communicatio in sacris? Essa è vietata con i non cattolici dal Diritto Canonico 1258, § 1, che dice: “Ai fedeli è assolutamente proibito assistere o prendere parte attivamente ai culti degli acattolici (cioè dei non-cattolici) in qualsiasi maniera.” Ed ecco come lo spiega questo commento ufficiale della dottrina della Chiesa che io ho solo copiato:
“La partecipazione è attiva e formale quando un cattolico partecipa ad un culto eterodosso, cioè non cattolico, con l’intenzione di onorare Dio con quel mezzo, alla maniera dei non-cattolici”. Ripeto: “La partecipazione è attiva e formale quando un cattolico partecipa ad un culto non-cattolico con l’intenzione di onorare Dio con quel mezzo alla maniera dei non-cattolici”. E’ esattamente ciò davanti al quale ci troviamo. Penso realmente che i vescovi ed il Papa abbiano intenzione di onorare Dio con il culto non-cattolico cui partecipano. Io credo di non sbagliarmi.
“Una tale partecipazione è proibita sotto qualsiasi forma quovis modo –perché implica professione di una falsa religione e di conseguenza rinnegamento della Fede cattolica”. E la Santa Sede nel 1889 decretava: “E’ proibito pregare, cantare, suonare l’organo in un tempio eretico o scismatico, associandosi ai fedeli che vi celebrano il loro culto, anche se i termini e le preghiere sono ortodossi”.
Non sono io ad averlo scritto. E’ a grosse lettere nel trattato di Diritto Canonico del canonico Naz che fa testo e che è sempre stato considerato nella Chiesa come un commento del tutto ufficiale e valido. Quelli che partecipano così attivamente e formalmente al culto dei non cattolici sono presunti aderire alle credenze di questi ultimi. Perciò il Canone 2316 li dichiara “sospetti di eresia” e se perseverano essi sono “considerati come eretici”. Io non faccio che citare quel testo.
Perché questa legislazione della Chiesa? Per aiutarci a praticare il primo comandamento che è di professare la nostra Fede cattolica. Se la professiamo, ci risulta impossibile, inconcepibile professare un’altra fede e partecipare ad un altro culto. Pregando in un altro culto noi professiamo di onorare il dio invocato da quel culto, quello di una falsa religione. Un dio che è una costruzione della mente o un idolo qualunque, ma che non è il vero Dio...
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